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L’errore del medico di base e la responsabilità.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

Il paziente danneggiato dal comportamento del proprio medico di base potrà far valere la responsabilità medica per dolo o colpa anche rivolgendosi all’ASL di appartenenza.

Tutto ciò alla luce dell’articolo 7, comma 1 della Legge 24/2017 (Gelli) e articoli 1218 e 1228 del C.C.

Il comma 2 sottolinea che le prestazioni sanitarie sono quelle svolte in regime di libera professione o attraverso la telemedicina o in regime di convenzione con il SSN.

Vi è cioè il rispetto del principio di posizione e cioè che la struttura sanitaria risponde contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi dell’operato dei soggetti di cui si avvale.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

I medici di base quindi rispondono per la responsabilità extracontrattuale, così come per gli altri medici, per non agire nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, mentre è ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

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