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Autoimmunità e incompatibilità carceraria

Autoimmunità e incompatibilità carceraria.

Vi racconto una storia da Palermo. Una donna mi confida che il suo uomo, tempo fa, ebbe la diagnosi di una malattia autoimmunitaria.

Egli ora è in carcere e, per il tramite di sua moglie, ritiene che il freddo e l’umidità cui sarebbe esposto, rimanendo in carcere, con molta probabilità farebbe precipitare la malattia e innescare complicanze trombotiche per cui chiede di essere riconosciuto incompatibile con la detenzione in carcere.

La malattia infatti è una di quelle patologie subdole in cui il paziente appare star bene fino a che non si ha una condizione ambientale come quella che si vive in cella, spesso non riscaldata adeguatamente.

Cercherò di far capire al giudice competente i rischi, cui il detenuto è esposto, e l’impossibilità da parte della casa circondariale di garantire una temperatura stabile e calda, per evitare il rischio di trombosi.

Non sarà una passeggiata ma ci proverò e come sempre bisogna studiare i documenti, analizzare la storia, contestualizzarla, valutare le motivazioni giuridiche e comprendere la strategia migliore, quindi affidare all’area “controversie legali” il compito della valutazione normativa.

Per ora vado a dormire e nel mio dormiveglia rifletterò su come impostare la difesa.

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Morte dopo il parto

Morte, dopo il parto, di una donna che decise di partorire la sua seconda bambina, avendo scelto di avere vicino la mamma, nel suo paese natio, nel sud dell’Italia.
La gravidanza procedeva bene, Lei era in buona salute.
Tutto sembrava volgere verso il meglio, i controlli cui si era sottoposta erano sereni, esami ematochimici nella norma.
La donna muore per complicanze dovute al parto in circostanze da studiare e da approfondire.
Sono contattato dal vedovo per partecipare all’autopsia e per tutelare gli interessi degli eredi.
Il danno da perdita del rapporto parentale, cioè la sofferenza patita per aver perso una persona cara, in seguito ad un fatto illecito, è uno degli aspetti che saranno considerati sul valore del risarcimento globale che gli eredi hanno diritto.
Una battaglia nel Sud Italia mi attende.
Una morte dopo il parto che si poteva evitare.
Ho ciò che mi occorre, la mia formazione, il mio passato, le ore trascorse sui libri, i confronti, a volte aspri, con colleghi che osservano eventi da punti di vista diversi e per ciò giungono a conclusioni non condivise.
Sono già in auto. Attivo la mia libreria di Spotify.
Parto.
Questa volta da solo.
Con i miei pensieri e le speranze di chi difenderò.
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Mail: info@studiomedicolegalelorello.it

La vittima del dovere e obblighi relativi.

La vittima del dovere e obblighi relativi.

Egli non può rimanere in attesa degli eventi, proprio perchè in forza di un giuramento è vincolato dalla Legge e dal codice deontologico.

Un poliziotto, mentre e’ allo stadio con i familiari, osservando una lite tra due adulti, si avvicina, prima tenta di farli ragionare, poi cerca di dividerli ma nella colluttazione riceve un pugno sull’occhio.

Perde progressivamente la vista in due anni dopo sofferenze inaudite.

Egli ha il dovere di tentare di sedare la rissa e adempie agli obblighi del Suo ruolo.

La vittima del dovere sarà risarcita dallo Stato perchè  il danno è superiore al valore del 25% di danno biologico secondo le tabelle di riferimento.

La vittima del dovere e obblighi relativi.

Il mio ruolo è difenderlo in CMO e, dopo la doverosa analisi preliminare del caso, far comprendere gli aspetti clinici e medicolegali del danno subito a chi deve dare il giudizio e quantificarne il danno subìto .

Il paziente ritiene di poter riporre la sua fiducia in me.

Se ritieni di essere vittima del dovere contattami al 3488607320 (anche whatsApp).

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L’errore medico e responsabilità

L’errore medico.

Un collega mi chiede aiuto per una vicenda che lo coinvolge qualche anno prima.

Mi racconta che giunto al letto dell’ammalato, in visita domiciliare, prescrive esami e una radiografia, quindi una terapia farmacologica.

Dopo due giorni l’ammalato muore e i familiari imputarono al medico la responsabilità del decesso.

In effetti il sanitario, dall’analisi dei dati dell’accusa, appare sapiente e diligente nell’approccio alla visita, identifica il paziente (che non sembra essere grave), esprime un sospetto diagnostico, chiede un approfondimento, consiglia una terapia condivisibile.

Il decesso non sembra essere imputato a lacune gravi della condotta del sanitario che invece trascura un aspetto frequente: non da’ la possibilità di un contatto (telefonico ?) trascurando un fare empatico che dovrebbe essere parte del progetto assistenziale di ognuno di noi.

Il collega è prosciolto dalla grave accusa di essere responsabile, anche collateralmente della morte dell’ammalato, ma un dubbio mi sovviene.

Se fosse stato più disponibile, avesse manifestato meno frettolosità, lasciato la possibilità di essere contattato dopo qualche ora o il giorno dopo, i familiari sarebbero stati altrettanto severi e dubbiosi sulla condotta eseguita ?

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Malattia asintomatica e colpa del medico.

Malattia asintomatica e colpa del medico.

Vi racconto la storia di due genitori che davanti al Tribunale di Milano chiedono la condanna ed il risarcimento dei danni del loro medico di famiglia per la morte del loro figlio colpito da broncopolmonite asintomatica.

I genitori ritengono che il medico ha commesso un errore diagnostico e terapeutico, prescrivendo al piccolo solo dei farmaci contro il vomito, ma, il bambino, con carenza immunitaria anticorpale, accusa dapprima astenia e cefalea, febbricola, poi alcuni episodi di vomito.

Dopo questi episodi il piccolo muore a causa delle complicanze di una polmonite franca lobare che interessa un intero lobo polmonare.

Il giudice di primo grado dispone una CTU.

Advise patient that complete dissolution is not required prior to administration. When used with clomipramine, these drugs can cause heart trouble, such as irregular and rapid heart rate, trouble breathing, and fatigue. Although there is negligible cross-reactivity between penicillins and third-generation cephalosporins, [7] [15] caution should still be used when using ceftriaxone in penicillin-sensitive patients https://farmaciaonlinesinreceta.org/viagra/. Fasenra may be injected by a healthcare professional, or by the patient once training has been provided.

Il consulente d’ufficio, nella propria relazione, conferma l’assenza di qualsiasi responsabilità professionale del sanitario anche perché non vi era alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento morte.

Anche in sede di appello la domanda risarcitoria non trova accoglimento per cui si giunge in Cassazione.

La Corte rigetta il ricorso sostenendo che la conclusione a cui era giunta la Corte d’Appello è esatta e cioè che non vi era alcun nesso causale tra la condotta del medico e l’evento morte.

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Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

In relazione all’applicazione del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, nell’accertamento dell’invalidità da lesione micropermanente, provocata da incidente stradale, non è indispensabile il referto strumentale con immagini.

Le restrizioni poste dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia non pongono alcun automatismo che vincoli l’accertamento dell’invalidità permanente alla diagnostica per immagini.

Infatti quest’ultima rappresenta l’unico mezzo probatorio solamente quando il soggetto leso lamenta una malattia che non si può diagnosticare con certezza mediante sola visita medica.

You may be more likely to have some of these symptoms if you also take an “ACE inhibitor” heart or blood pressure medication. Carry this with you at all times. However, too many parents – and physicians – choose pharmaceuticals as their preferred option generico cialis online precio. This reduction can occur at any time but is less likely to occur once breast-feeding is well-established.

Questa questione è chiarita dalla Corte di Cassazione durante un’ordinanza in cui fu accolta l’istanza di tre persone che avevano subito danni a causa di un incidente stradale.

Il Giudice di Pace incaricato accoglie la loro domanda di risarcimento solo in relazione all’invalidità temporanea, negando quello per l’invalidità permanente che non è risultata accertata e tale decisione è confermata anche in sede di impugnazione.

Il Tribunale ribadisce che nell’ambito delle microlesioni fosse comunque necessario eseguire un’indagine strumentale necessaria alla diagnosi al fine di risarcire un danno biologico permanente, mentre un semplice riscontro visivo da parte di un medico legale sarebbe stato sufficiente per risarcire un danno di invalidità temporanea.

Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”.

Le norme (senza differenze sostanziali fra loro) e i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

La Corte ribadisce che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.

E, prosegue l’ordinanza, l’accertamento clinico strumentale obiettivo può non essere l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ? No, non è sempre necessaria, quindi.

Secondo la Corte, la sussistenza dell’invalidità permanente non deve essere esclusa solamente per il fatto che non vi è un referto strumentale per immagini che la documenti e ovviamente resta comunque necessaria l’esecuzione di un rigoroso ed oggettivo accertamento medico-legale.

La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l’invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Interessante vero ?  Chiedimi di più seguendo il link.

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La responsabilità nella somministrazione dei farmaci

La responsabilità nella somministrazione dei farmaci La responsabilità nella somministrazione dei farmaci. Il medico è responsabile della salute di chi si affida a Lui e deve proporsi alla gestione dei tutti gli aspetti relativi, compreso il delicato momento della scelta e della somministrazione dei farmaci. Obbligo non solo deontologico ma dai risvolti civilistici e penalistici […]