Articoli

L’amministratore di sostegno si revoca

L’amministratore di sostegno si revoca, come nel caso in esame, in cui una donna mi racconta che ha un amministratore ma che si sente bene dal punto di vista psichico e non capisce perché non può gestire da sola il proprio patrimonio.
Il fatto mi incuriosisce ed io chiedo di visitarla, analizzare i fatti, osservare dove abita e come vive.
La convoco dapprima al mio studio e l’osservo, quindi analizziamo i vari aspetti tecnico giuridici e medicolegali, quindi ci riserviamo l’analisi dei dati.
La signora mi sembra non più malata di mente di tanti altri…
Acquisisco il mandato, comprendendo comunque che Ella non può certo darmi mandato personalmente proprio perchè affetta da patologia psichica.
Con il mio staff decido di far domanda al giudice di cambio dell’amministratore, affidando l’onere al fratello che ha le possibilità e la volontà di farlo.
Mi intriga molto una difesa medico legale in tale ambito, poichè ciò ribalta la convinzione che l’amministratore di sostegno una volta affibbiato diventi inamovibile. 
Invece egli/ella si revoca se ci sono le condizioni cliniche che dimostrano la capacità globale di amministrare il patrimonio e la propria vita.
La strategia è quella di ribaltare la diagnosi facendo visitare la paziente con il consenso del fratello da un consulente psichiatra e dall’area psicodiagnostica del mio staff clinico e medicolegale di studio su incarico permesso dal fratello che ci dà mandato, quando egli diventerà a sua volta amministratore.
Ti interessa la mia storia professionale? segui il link
Risiedi in prossimità di una delle mie sedi in Italia ? segui il link 

Decesso in seguito a caduta.

Decesso in seguito a caduta.
Una donna, passeggiando con la figlia, cade a terra in seguito alla trazione violenta del braccio, da dietro, per uno scippo esercitato alla figlia stessa.
La figlia durante la caduta trascina con sé la mamma che, anziana, rovina al suolo e avverte un grave dolore alla spalla destra.
La figlia chiama il 118 e conduce in PS la mamma ove diagnosticano una frattura ingranata e composta dell’omero destro.
La donna è dimessa con una fascia elastica, ma, a casa, inizia a lamentare dolore al femore destro, dove qualche anno prima aveva avuto una protesi.
A questo punto, riportata in PS, esegue la radiografia dell’arto inferiore e scopre di avere anche una frattura periprotesica del femore destro.
I sanitari scelgono di dimetterla con terapia medica e richiesta di un controllo radiografico a breve.
Ad una donna di più di ottant’anni con due fratture, senza eseguire esami diagnostici internistici, è consigliato così di andare a casa.
Durante la notte, affanno ingravescente, per cui è condotta in altro ospedale e di lì a poco muore.
Lo studio “Lorello & Partners” si fa carico, su invito degli eredi, di presenziare ed eseguire l’autopsia, per valutare le cause della morte e le eventuali correlate responsabilità.
Attendiamo gli esiti della Procura per esprimere in ambito penale le nostre riflessioni e avviare una probabile azione risarcitoria in ambito civile.
Se hai interesse a conoscere la mia storia professionale, segui questo link  
Se risiedi in prossimità di una delle mie sedi digita qui e contattami.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

Il paziente danneggiato dal comportamento del proprio medico di base potrà far valere la responsabilità medica per dolo o colpa anche rivolgendosi all’ASL di appartenenza.

Tutto ciò alla luce dell’articolo 7, comma 1 della Legge 24/2017 (Gelli) e articoli 1218 e 1228 del C.C.

Il comma 2 sottolinea che le prestazioni sanitarie sono quelle svolte in regime di libera professione o attraverso la telemedicina o in regime di convenzione con il SSN.

Vi è cioè il rispetto del principio di posizione e cioè che la struttura sanitaria risponde contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi dell’operato dei soggetti di cui si avvale.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

I medici di base quindi rispondono per la responsabilità extracontrattuale, così come per gli altri medici, per non agire nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, mentre è ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Vuoi saperne di più ? Contattami e ne discuteremo i vari aspetti.

Se sei in prossimità di una delle sedi in cui svolgo consulenza puoi contattarmi prima su whatsApp e poi sceglieremo il modo migliore per incontrarci (anche in videochiamata).

Vuoi saperne di più sulla mia storia professionale ? Segui questo link