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Autoimmunità e incompatibilità carceraria
/0 Commenti/in Storie di vita /da Marcello LorelloAutoimmunità e incompatibilità carceraria.
Vi racconto una storia da Palermo. Una donna mi confida che il suo uomo, tempo fa, ebbe la diagnosi di una malattia autoimmunitaria.
Egli ora è in carcere e, per il tramite di sua moglie, ritiene che il freddo e l’umidità cui sarebbe esposto, rimanendo in carcere, con molta probabilità farebbe precipitare la malattia e innescare complicanze trombotiche per cui chiede di essere riconosciuto incompatibile con la detenzione in carcere.
La malattia infatti è una di quelle patologie subdole in cui il paziente appare star bene fino a che non si ha una condizione ambientale come quella che si vive in cella, spesso non riscaldata adeguatamente.
Cercherò di far capire al giudice competente i rischi, cui il detenuto è esposto, e l’impossibilità da parte della casa circondariale di garantire una temperatura stabile e calda, per evitare il rischio di trombosi.
Non sarà una passeggiata ma ci proverò e come sempre bisogna studiare i documenti, analizzare la storia, contestualizzarla, valutare le motivazioni giuridiche e comprendere la strategia migliore, quindi affidare all’area “controversie legali” il compito della valutazione normativa.
Per ora vado a dormire e nel mio dormiveglia rifletterò su come impostare la difesa.
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Morte a Palermo
/0 Commenti/in Storie di vita /da a.panseraMorte a Palermo. Fatalità o colpa ?
Una giovane donna mi chiama e mi dice che un congiunto morì dopo un intervento chirurgico che sembrava fosse stato risolutivo.
Una vedova, mamma con due figli, che chiede aiuto, rimasta sola e in miseria che vuol vederci chiaro sul perchè l’uomo della sua vita non c’è più.
Il compito affidatomi non è semplice, nè lineare.
Da una parte evitare di alimentare speranze che non possono essere sostenute, dall’altra la riflessione, senza sentimenti, del medico legale che deve analizzare i fatti.
Leggerò attentamente le cartelle cliniche, indagherò la storia del deceduto, le sue abitudini, gli eventi trascorsi nel periodo prossimo e remoto della vita biologica, senza fretta.
La cartella clinica mi appare incompleta, una grafica veloce, frettolosa, una compilazione approssimata di elementi anamnestici.
Il mio sguardo è attratto da alcuni esami ematochimici che mi suggeriscono un impegno tissutale grave.
Morte a Palermo. La morte come giunse ?
Più che comprendere gli ultimi attimi della vita di quest’uomo ciò che mi interessa nelle prime fasi è il nesso di causalità tra l’errore della condotta del sanitario o del presidio ospedaliero e il decesso.
Meno male che ho una staff di prim’ordine di medici specialisti di branca cui chiedere un parere e un’area legale che guarda gli aspetti della Dottrina.
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Morte dopo il parto
/0 Commenti/in Storie di vita /da Marcello LorelloL’amministratore di sostegno si revoca
/0 Commenti/in Storie di vita /da Marcello LorelloDecesso in seguito a caduta.
/0 Commenti/in Storie di vita /da Marcello LorelloLa vittima del dovere e obblighi relativi.
/0 Commenti/in Storie di vita /da Marcello LorelloLa vittima del dovere e obblighi relativi.
Egli non può rimanere in attesa degli eventi, proprio perchè in forza di un giuramento è vincolato dalla Legge e dal codice deontologico.
Un poliziotto, mentre e’ allo stadio con i familiari, osservando una lite tra due adulti, si avvicina, prima tenta di farli ragionare, poi cerca di dividerli ma nella colluttazione riceve un pugno sull’occhio.
Perde progressivamente la vista in due anni dopo sofferenze inaudite.
Egli ha il dovere di tentare di sedare la rissa e adempie agli obblighi del Suo ruolo.
La vittima del dovere sarà risarcita dallo Stato perchè il danno è superiore al valore del 25% di danno biologico secondo le tabelle di riferimento.
La vittima del dovere e obblighi relativi.
Il mio ruolo è difenderlo in CMO e, dopo la doverosa analisi preliminare del caso, far comprendere gli aspetti clinici e medicolegali del danno subito a chi deve dare il giudizio e quantificarne il danno subìto .
Il paziente ritiene di poter riporre la sua fiducia in me.
Se ritieni di essere vittima del dovere contattami al 3488607320 (anche whatsApp).
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Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?
/0 Commenti/in Blog /da Marcello LorelloDistorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?
In relazione all’applicazione del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, nell’accertamento dell’invalidità da lesione micropermanente, provocata da incidente stradale, non è indispensabile il referto strumentale con immagini.
Le restrizioni poste dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia non pongono alcun automatismo che vincoli l’accertamento dell’invalidità permanente alla diagnostica per immagini.
Infatti quest’ultima rappresenta l’unico mezzo probatorio solamente quando il soggetto leso lamenta una malattia che non si può diagnosticare con certezza mediante sola visita medica.
You may be more likely to have some of these symptoms if you also take an “ACE inhibitor” heart or blood pressure medication. Carry this with you at all times. However, too many parents – and physicians – choose pharmaceuticals as their preferred option generico cialis online precio. This reduction can occur at any time but is less likely to occur once breast-feeding is well-established.
Questa questione è chiarita dalla Corte di Cassazione durante un’ordinanza in cui fu accolta l’istanza di tre persone che avevano subito danni a causa di un incidente stradale.
Il Giudice di Pace incaricato accoglie la loro domanda di risarcimento solo in relazione all’invalidità temporanea, negando quello per l’invalidità permanente che non è risultata accertata e tale decisione è confermata anche in sede di impugnazione.
Il Tribunale ribadisce che nell’ambito delle microlesioni fosse comunque necessario eseguire un’indagine strumentale necessaria alla diagnosi al fine di risarcire un danno biologico permanente, mentre un semplice riscontro visivo da parte di un medico legale sarebbe stato sufficiente per risarcire un danno di invalidità temporanea.
Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”.
Le norme (senza differenze sostanziali fra loro) e i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.
La Corte ribadisce che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.
E, prosegue l’ordinanza, l’accertamento clinico strumentale obiettivo può non essere l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ? No, non è sempre necessaria, quindi.
Secondo la Corte, la sussistenza dell’invalidità permanente non deve essere esclusa solamente per il fatto che non vi è un referto strumentale per immagini che la documenti e ovviamente resta comunque necessaria l’esecuzione di un rigoroso ed oggettivo accertamento medico-legale.
La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l’invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
/8 Commenti/in Blog /da Marcello LorelloInfortunio sul lavoro e malattia professionale.
L’infortunio sul lavoro è un evento causale o concausale che ha determinato un danno biologico provocato da:
causa violenta (rapida quindi cronologicamente concentrata), esterna (requisito di esteriorità) e imprevista (accidentale),
This dose was associated with evidence of maternal toxicity (decreased body weight of dams and abnormal head movements). Sirolimus is a substrate of CYP3A, and carbamazepine is a potent CYP3A inducer. The likelihood of fetal harm depends on the stage of fetal development, and the magnitude of the radiopharmaceutical dose Cialis Generisk online. Estrogens are CYP3A4 substrates and cenobamate is a moderate CYP3A4 inducer.
la circostanza del lavoro,
l’evento dannoso alla salute.
Il fatto dannoso inoltre non è né voluto né previsto dal lavoratore stesso, in quanto legato alla pericolosità della prestazione d’opera.
La Legge ha esteso la nozione di lesione ricomprendendovi l’integrità biologico fisica del lavoratore ma anche il danno estetico e psichico.
L’infortunio in itinere è quella condizione che si verifica durante il percorso “diretto” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Gli elementi che intervengono come circostanza aggravante il rischio generico della strada sono l’iter e il mezzo di trasporto che deve essere autorizzato dal datore di lavoro e necessario per l’assenza di possibilità di usare mezzi pubblici.
La malattia professionale è una patologia, analizzata con visione medicolegale, la cui causa agisce progressivamente sull’organismo (causa non violenta e concentrata nel tempo ma lentamente instauratasi).
La causa può essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
È possibile, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali ma queste non devono interrompere il nesso causale per la incontrovertibile capacità di determinare da sole l’infermità.
Per le malattie professionali quindi deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.
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La responsabilità nella somministrazione dei farmaci
/0 Commenti/in Blog /da a.panseraLa responsabilità nella somministrazione dei farmaci La responsabilità nella somministrazione dei farmaci. Il medico è responsabile della salute di chi si affida a Lui e deve proporsi alla gestione dei tutti gli aspetti relativi, compreso il delicato momento della scelta e della somministrazione dei farmaci. Obbligo non solo deontologico ma dai risvolti civilistici e penalistici […]

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