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Il decesso e la responsabilità

Quando si riceve un incarico di analisi su un decesso è necessario avviare una valutazione preliminare di fattibilità.

È un atto cruciale per il quale è necessaria sapienza medicolegale e saggezza.

Uno dei compiti che mi prefiggo è tutelare il committente perché non tutti i dati posso essere sufficienti per il ragionamento medico legale e ciò esporrebbe al rischio di soccombenza chi pensa di aver ragione.

Meditate quindi cari lettori.

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Infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale.

L’infortunio sul lavoro è un evento causale o concausale che ha determinato un danno biologico provocato da:

causa violenta (rapida quindi cronologicamente concentrata), esterna (requisito di esteriorità) e imprevista (accidentale),

This dose was associated with evidence of maternal toxicity (decreased body weight of dams and abnormal head movements). Sirolimus is a substrate of CYP3A, and carbamazepine is a potent CYP3A inducer. The likelihood of fetal harm depends on the stage of fetal development, and the magnitude of the radiopharmaceutical dose Cialis Generisk online. Estrogens are CYP3A4 substrates and cenobamate is a moderate CYP3A4 inducer.

la circostanza del lavoro,

l’evento dannoso alla salute.

Il fatto dannoso inoltre non è né voluto né previsto dal lavoratore stesso, in quanto legato alla pericolosità della prestazione d’opera.

La Legge ha esteso la nozione di lesione ricomprendendovi l’integrità biologico fisica del lavoratore ma anche il danno estetico e psichico.

L’infortunio in itinere è quella condizione che si verifica durante il percorso “diretto” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Gli elementi che intervengono come circostanza aggravante il rischio generico della strada sono l’iter e il mezzo di trasporto che deve essere autorizzato dal datore di lavoro e necessario per l’assenza di possibilità di usare mezzi pubblici.

La malattia professionale è una patologia, analizzata con visione medicolegale, la cui causa agisce progressivamente sull’organismo (causa non violenta e concentrata nel tempo ma lentamente instauratasi).

La causa può essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

È possibile, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali ma queste non devono interrompere il nesso causale per la incontrovertibile capacità di determinare da sole l’infermità.

Per le malattie professionali quindi deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.

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L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento: la riflessione.

L’indennità di accompagnamento (Legge n° 18/80 integrata dalla Legge n° 508/88) è quel contributo economico, previsto dallo Stato a favore degli invalidi civili.

Le condizioni da soddisfare sono due anche alternativamente:

a) L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

b) non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per cui si ha bisogno di assistenza continua.

The hospital has prescribed the drug to 40 patients, with a 70% success rate. However, there are many treatment options that can help reduce PD symptoms. In the series of Philadelphia, 1 patient in 18 had cerebral Lipiodol embolism ( 3, 6) Kamagra 100. CDC reported the US States had confirmed 124 dengue cases, and the US Territories have reported 218 dengue cases during 2020.

  • L’incapacità alla deambulazione:

La Cassazione nella sent. n° 3228/1999 sottolinea che il difetto di autosufficienza determinato dalla deambulazione sia particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel tempo (pericolo per la caduta).

La Corte aggiunge, nella sent. n° 8060/2004, “quando il soggetto invalido si muova autonomamente, seppur a fatica nella propria abitazione ma sia accertato che si trovi nell’impossibilità ad uscire e autonomamente camminare per strada……..(pensate ai nonni confinati in palazzi antichi senza ascensore………..)”.

  • L’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita:

La Cassazione intende, come atti quotidiani della vita, quelle azioni elementari che effettua quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono l’inabile incapace di compierle, quindi bisognevole di assistenza continua.

Le azioni semplici sono quelle attività compatibili con la dignità della persona (vestizione, nutrizione, igiene personale, preparazione dei cibi, l’orientamento spaziotemporale, accendere la radio o la televisione, fare la spesa, etc).

Ma non solo ……..è necessario che l’invalido abbia cognizione di ciò che fa (aprire la porta di casa, aprire l’acqua e le finestre, accendere il gas, etc. (Cassazione sent. n° 1268/2005)

Esse (le azioni elementari), devono avere cadenza quotidiana (Cassazione sent. n° 88/2005) e possono essere anche una delle tante, poiché non è necessario che siano tutte quelle elencate.

L’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e/o l’incapacità di deambulare in modo autonomo.

La Legge 18/80 all’art. 1 aggiunge “anche quando sia stata accertata l’impossibilità della persona ad uscire autonomamente da casa per provvedere alle proprie necessità, senza l’aiuto di un accompagnatore a prescindere se gli atti quotidiani della vita avvengono autonomamente nella propria abitazione (Cassazione sent. n° 8060/2005)”.

Ed ancora anche quando la necessità dell’aiuto di terzi da parte dell’invalido si manifesti nel corso della giornata (Cassazione sent. n° 5784/2003).

Si consideri il concetto qualitativo e non quantitativo di assistenza continua, cioè ogni qualvolta l’inabilità sofferta dallo stesso è limitata solo a particolari atti quotidiani della vita e determini un difetto permanente di autosufficienza (Cassazione sent. n° 5784/93).

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