L’errore del medico di base e la responsabilità.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

Il paziente danneggiato dal comportamento del proprio medico di base potrà far valere la responsabilità medica per dolo o colpa anche rivolgendosi all’ASL di appartenenza.

Tutto ciò alla luce dell’articolo 7, comma 1 della Legge 24/2017 (Gelli) e articoli 1218 e 1228 del C.C.

Il comma 2 sottolinea che le prestazioni sanitarie sono quelle svolte in regime di libera professione o attraverso la telemedicina o in regime di convenzione con il SSN.

Vi è cioè il rispetto del principio di posizione e cioè che la struttura sanitaria risponde contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi dell’operato dei soggetti di cui si avvale.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

I medici di base quindi rispondono per la responsabilità extracontrattuale, così come per gli altri medici, per non agire nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, mentre è ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

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Malattia asintomatica e colpa del medico.

Malattia asintomatica e colpa del medico.

Vi racconto la storia di due genitori che davanti al Tribunale di Milano chiedono la condanna ed il risarcimento dei danni del loro medico di famiglia per la morte del loro figlio colpito da broncopolmonite asintomatica.

I genitori ritengono che il medico ha commesso un errore diagnostico e terapeutico, prescrivendo al piccolo solo dei farmaci contro il vomito, ma, il bambino, con carenza immunitaria anticorpale, accusa dapprima astenia e cefalea, febbricola, poi alcuni episodi di vomito.

Dopo questi episodi il piccolo muore a causa delle complicanze di una polmonite franca lobare che interessa un intero lobo polmonare.

Il giudice di primo grado dispone una CTU.

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Il consulente d’ufficio, nella propria relazione, conferma l’assenza di qualsiasi responsabilità professionale del sanitario anche perché non vi era alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento morte.

Anche in sede di appello la domanda risarcitoria non trova accoglimento per cui si giunge in Cassazione.

La Corte rigetta il ricorso sostenendo che la conclusione a cui era giunta la Corte d’Appello è esatta e cioè che non vi era alcun nesso causale tra la condotta del medico e l’evento morte.

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Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

In relazione all’applicazione del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, nell’accertamento dell’invalidità da lesione micropermanente, provocata da incidente stradale, non è indispensabile il referto strumentale con immagini.

Le restrizioni poste dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia non pongono alcun automatismo che vincoli l’accertamento dell’invalidità permanente alla diagnostica per immagini.

Infatti quest’ultima rappresenta l’unico mezzo probatorio solamente quando il soggetto leso lamenta una malattia che non si può diagnosticare con certezza mediante sola visita medica.

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Questa questione è chiarita dalla Corte di Cassazione durante un’ordinanza in cui fu accolta l’istanza di tre persone che avevano subito danni a causa di un incidente stradale.

Il Giudice di Pace incaricato accoglie la loro domanda di risarcimento solo in relazione all’invalidità temporanea, negando quello per l’invalidità permanente che non è risultata accertata e tale decisione è confermata anche in sede di impugnazione.

Il Tribunale ribadisce che nell’ambito delle microlesioni fosse comunque necessario eseguire un’indagine strumentale necessaria alla diagnosi al fine di risarcire un danno biologico permanente, mentre un semplice riscontro visivo da parte di un medico legale sarebbe stato sufficiente per risarcire un danno di invalidità temporanea.

Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”.

Le norme (senza differenze sostanziali fra loro) e i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

La Corte ribadisce che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.

E, prosegue l’ordinanza, l’accertamento clinico strumentale obiettivo può non essere l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ? No, non è sempre necessaria, quindi.

Secondo la Corte, la sussistenza dell’invalidità permanente non deve essere esclusa solamente per il fatto che non vi è un referto strumentale per immagini che la documenti e ovviamente resta comunque necessaria l’esecuzione di un rigoroso ed oggettivo accertamento medico-legale.

La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l’invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

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Chi è il medico legale ? cosa fa ?

Chi è il medico legale? cosa fa?

Il medico legale è il laureato in medicina che ha competenze sia in ambito medico che giuridico.

E’ quindi una figura professionale che esprime un giudizio di responsabilità giuridica in un ambito medico.

Una figura complessa che in ambito infortunistico ad esempio può valutare un danno alla salute subìto in un incidente stradale o sul lavoro.

In ambito previdenziale valuta il diritto alla pensione o all’aiuto dello Stato per motivi di salute.

Dal punto di vista assicurativo tutela il risarcimento del danno biologico rispetto a terzi.

Nel contesto penale valuta le conseguenze del danno alla persona per colpa e ne cerca le responsabilità.

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E’ quindi una figura professionale centrale che collabora con il giurista nella relazione tra la salute e il diritto.

Nel suo bagaglio culturale dovrebbe avere la formazione di chi vive con il malato nell’ascolto, avere l’abitudine all’uso dei farmaci e loro effetti, conoscere le malattie.

Il problema però in pratica è il correlare la descrizione clinica con le proprie categorie mentali e formarsi un’idea della malattia che è altro dell’esperienza del malato.

Divenire specialisti in medicina legale non è l’essere “medici legali” poichè questi ultimi sono coloro che riflettono sul dolore e sulla sofferenza a partire dall’assistenza al malato.

 

L’errore nella diagnosi: profili di responsabilità.

L’errore nella diagnosi: profili di responsabilità.

L’errore diagnostico può aversi in due casi (C. C. 47448/2018):

a)  dinanzi a uno o più sintomi di una malattia, il medico non li riconduce a una patologia nota o li riconduce a una patologia errata

b)  il sanitario omette di sottoporre il paziente ai controlli e agli accertamenti che invece sono doverosi per formulare una corretta diagnosi.

Alcuni spunti di riflessione:

1. Il medico (sentenza 36603/2011) è colpevolmente responsabile, quando la sintomatologia lamentata dal paziente dovrebbe indurlo a formulare una diagnosi differenziale ma egli non vi provveda e resti nella posizione diagnostica iniziale errando (omettendo di effettuare i dovuti esami clinici).

La Suprema Corte ha decretato la condanna per lesioni personali colpose per un medico che, non avendo effettuato i dovuti esami clinici, dimise con la diagnosi di gastrite un paziente che in realtà era affetto da una patologia tumorale, favorendo un processo patologico che, se fosse stato subito curato, sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto.

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 2. La sentenza Franzese (Cass., SS.UU., n. 30328/2002) in tema di reato colposo omissivo, già ha ritenuto configurabile il rapporto di causalità se, considerando avvenuta un’azione omessa ma doverosa, si riscontra che l’evento dannoso o si sarebbe verificato più tardi o avrebbe avuto una minore intensità lesiva.

3. Il Tribunale di Treviso (sentenza numero 578/2010) ribadisce che l’errore diagnostico dal quale sia derivato il ritardo nell’accertamento di una grave malattia, anche se non ha influito negativamente sull’evoluzione, sul trattamento e sulla prognosi, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno cagionato al paziente, ciò anche solo per ristorare lo stato d’ansia derivato al paziente dall’incertezza diagnostica e ciò va quantificato con criteri equitativi.

4. Vi è responsabilità solidale di due medici per un errore diagnostico intra-operatorio, con obbligo di diligenza gravante su ciascun componente di un’equipe medica che non è limitato alle sole mansioni che sono affidate ma si estende anche al controllo dell’operato e degli errori altrui che siano evidenti e non settoriali (Tribunale di Roma: sentenza 17586 del 19 settembre 2018).

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Infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale.

L’infortunio sul lavoro è un evento causale o concausale che ha determinato un danno biologico provocato da:

causa violenta (rapida quindi cronologicamente concentrata), esterna (requisito di esteriorità) e imprevista (accidentale),

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la circostanza del lavoro,

l’evento dannoso alla salute.

Il fatto dannoso inoltre non è né voluto né previsto dal lavoratore stesso, in quanto legato alla pericolosità della prestazione d’opera.

La Legge ha esteso la nozione di lesione ricomprendendovi l’integrità biologico fisica del lavoratore ma anche il danno estetico e psichico.

L’infortunio in itinere è quella condizione che si verifica durante il percorso “diretto” di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Gli elementi che intervengono come circostanza aggravante il rischio generico della strada sono l’iter e il mezzo di trasporto che deve essere autorizzato dal datore di lavoro e necessario per l’assenza di possibilità di usare mezzi pubblici.

La malattia professionale è una patologia, analizzata con visione medicolegale, la cui causa agisce progressivamente sull’organismo (causa non violenta e concentrata nel tempo ma lentamente instauratasi).

La causa può essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

È possibile, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali ma queste non devono interrompere il nesso causale per la incontrovertibile capacità di determinare da sole l’infermità.

Per le malattie professionali quindi deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia.

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L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento: la riflessione.

L’indennità di accompagnamento (Legge n° 18/80 integrata dalla Legge n° 508/88) è quel contributo economico, previsto dallo Stato a favore degli invalidi civili.

Le condizioni da soddisfare sono due anche alternativamente:

a) L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

b) non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per cui si ha bisogno di assistenza continua.

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  • L’incapacità alla deambulazione:

La Cassazione nella sent. n° 3228/1999 sottolinea che il difetto di autosufficienza determinato dalla deambulazione sia particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel tempo (pericolo per la caduta).

La Corte aggiunge, nella sent. n° 8060/2004, “quando il soggetto invalido si muova autonomamente, seppur a fatica nella propria abitazione ma sia accertato che si trovi nell’impossibilità ad uscire e autonomamente camminare per strada……..(pensate ai nonni confinati in palazzi antichi senza ascensore………..)”.

  • L’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita:

La Cassazione intende, come atti quotidiani della vita, quelle azioni elementari che effettua quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono l’inabile incapace di compierle, quindi bisognevole di assistenza continua.

Le azioni semplici sono quelle attività compatibili con la dignità della persona (vestizione, nutrizione, igiene personale, preparazione dei cibi, l’orientamento spaziotemporale, accendere la radio o la televisione, fare la spesa, etc).

Ma non solo ……..è necessario che l’invalido abbia cognizione di ciò che fa (aprire la porta di casa, aprire l’acqua e le finestre, accendere il gas, etc. (Cassazione sent. n° 1268/2005)

Esse (le azioni elementari), devono avere cadenza quotidiana (Cassazione sent. n° 88/2005) e possono essere anche una delle tante, poiché non è necessario che siano tutte quelle elencate.

L’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e/o l’incapacità di deambulare in modo autonomo.

La Legge 18/80 all’art. 1 aggiunge “anche quando sia stata accertata l’impossibilità della persona ad uscire autonomamente da casa per provvedere alle proprie necessità, senza l’aiuto di un accompagnatore a prescindere se gli atti quotidiani della vita avvengono autonomamente nella propria abitazione (Cassazione sent. n° 8060/2005)”.

Ed ancora anche quando la necessità dell’aiuto di terzi da parte dell’invalido si manifesti nel corso della giornata (Cassazione sent. n° 5784/2003).

Si consideri il concetto qualitativo e non quantitativo di assistenza continua, cioè ogni qualvolta l’inabilità sofferta dallo stesso è limitata solo a particolari atti quotidiani della vita e determini un difetto permanente di autosufficienza (Cassazione sent. n° 5784/93).

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