L’infortunio e il danno

Vi racconto una storia.

Una donna con landunzione di OSS spingeva una carrozzina che trasportava una disabile in un ospedale.

Giunta in prossimità dell’ingresso del corridoio la paziente, con una manovra brusca, poggia la mano sulla maniglia della porta e solleva la stessa.

La porta, invero pesantissima, costruita con cristallo e legno, le stava per cadere addosso per cui la mia assistita cercò di sorreggerla compiendo un movimento di torsione innaturale.

Il dolore fu significativo e a distanza di sei mesi ancora presente con una diagnosi di grave sofferenza muscolare e tendinea alla spalla, al gomito, al polso e alle dita (dal primo al terzo della mano destra).

La valutazione dell’Inail è ridicola e la paziente si rivolge al mio studio per essere assistita.

Sembra che il danno muscolare sia per alcuni medici “meno importante” di quello osseo ma spesso non è così….

Comunque vedremo…..dipende dalla sensibilità clinica di chi valutera’ il danno.

Tel: 348.8607320

Mail: Info@studiomedicolegalelorello.it

Sito web: www.studiomedicolegalelorello.it

Causalità e causa di servizio

Un cliente del Lazio, attualmente in servizio come autista di ambulanza, in ambito civile, affetto da pregresso infarto del miocardio, mi chiede di aiutarlo per andare in pensione (42 anni di contributi) con l’inidoneita’ al ruolo, per l’aggravamento attuale del Suo stato giuridico.

Il suo legittimo scopo è avere il riconoscimento che il suo aggravamento avviene in costanza del servizio attualmente svolto e quindi percepire una maggiore pensione.

Andremo a Roma in Commissione e cercherò di evidenziare gli aspetti favorevoli allo scopo per cui ho mandato.

Al lavoro, al lavoro per godere dei vizi e delle virtù

Sono ottimista.

CONVENZIONE PER IL SUD ITALIA (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

CONVENZIONE PER IL SUD ITALIA (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
tra
UNARMA (Associazione Sindacale Carabinieri)
e
STUDIO LORELLO & PARTNERS

Oggetto: Convenzione “assistenza medicolegale per iscritti all’UNARMA e famiglie fino al secondo grado”.

LE REGOLE E IL RISPETTO TRA LE PARTI
a) Per una migliore esperienza empatica e costruttiva mi impegno, per un primo incontro, in videochiamata (WhatsApp o Meet o Zoom o Skype) in cui saranno raccontati gli aspetti relativi
all’eventuale danno biologico che l’utente ritiene di aver subito cui succederanno risposte organizzative e la pianificazione dell’invio dei dati utili da analizzare.

b) La ricezione dei documenti relativi sarà analizzata dall’area “controversie medicolegali militari” presso il mio studio cui partecipano allo stato 26 sanitari specialisti in tutte le branche mediche e chirurgiche e 22 consulenti giuristi specialisti in vari ambiti.


Dopo tale valutazione analitica eseguita da me stesso con l’eventuale collaborazione del medico specialista di branca, sarà redatto, se richiesto in modalità orale o scritta, un elaborato peritale preliminare di fattibilità in cui mi assumerò la responsabilità di poter procedere nell’iter preposto o desistere.

c) Per motivi di trasparenza contrattuale è prassi, nel caso si possa procedere o desistere, oltre al documento scritto con le motivazioni relative, che si pianifichi un’ulteriore videochiamata tra le parti per meglio esplicare i contenuti della decisione.

d) Se il giudizio finale della commissione preposta è orientato verso la prosecuzione e l’utente firmerà il mandato professionale con il pagamento del relativo bonifico, assumendoci entrambi i doveri contrattuali esplicitati nel mandato stesso, inizierà la successiva fase dell’assistenza medicolegale che prevede (se sottoscritta) una relazione medicolegale completa e/o il confronto medicolegale con la controparte che sarà:


in ambito militare (CMO o altra parte coinvolta in tutti gli ambiti pensionistici, lesioni personali, vittima del dovere, cambio mansione, prepensionamento, cause di lavoro, etc);
in ambito penalistico (confronto con il consulente tecnico di parte e/o d’ufficio, partecipazione ad autopsia, presenza alle udienze come consulente del ricorrente, accesso in carcere come ctp, incompatibilità carceraria, etc);


in ambito civilistico (valutazione del danno biologico, malasanità, responsabilità sanitaria, infortunistica stradale o sul lavoro, invalidità civile e indennità di accompagnamento, Legge 104/92, Legge 18/80, Legge 88/99, collocamento nelle liste privilegiate del collocamento, etc).

e) Tutte le consulenze potranno essere espletate sia da remoto che in presenza benchè sia preferibile che il confronto medicolegale risolutivo si esegua de visu.

f) Tutti i vari momenti evidenziati hanno un controvalore economico che dovrà essere pagato in anticipo mediante bonifico (in cui è previsto il pagamento dell’iva 22%) all’atto della firma del mandato professionale e quindi prima dell’attività prevista.

g) Tutti gli elaborati scritti saranno consegnati dalla ricezione del materiale, sempre in copia e mai in originale, entro tre mesi con una media di consegna in un mese.

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO MILITARE

a) Cause di servizio o P.P.O: per la valutazione preliminare di fattibilità, l’analisi della cronistoria, lo studio della documentazione, gli eventuali consigli sull’integrazione documentale e accertamenti idonei, se l’incontro è telematico (in videoconferenza WhatsApp, Zoom, Team, Meet, Skipe) il costo complessivo è di 200 euro + iva 22%.
Se si vuole un incontro per gli stessi aspetti, in presenza presso la sede principale di Napoli, il costo è di 300 euro + iva 22%.
Se si vuole un parere scritto di fattibilità preliminare bisogna aggiungere al costo previsto di 200 o 300 euro (se telematico o in presenza) il valore di 200 euro + iva 22%.

b) Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, danni biologici da uranio impoverito e/o da terrorismo lo studio della valutazione documentale, la richiesta di integrazione documentale
eventuale, per la complessità della materia, il valore economico è il seguente: se il parere preliminare di fattibilità è orale il costo è di 400 euro + iva 22%, se scritto 600 euro + iva 22%.
Se la consulenza si vuole in presenza nello studio principale di Napoli bisogna aggiungere 200 euro + iva 22%.

c) Per l’assistenza e il confronto medicolegale in CMO a Napoli la parcella è 500 euro + iva 22%, per le sedi del SUD Italia dislocate nelle varie regioni (Messina, Palermo, Catanzaro, Bari, etc) la
parcella deve considerare oltre a tale costo il trasferimento, pernottamento e le ore impiegate da concordarsi come stima economica preventivamente dopo l’analisi preliminare di fattibilità che abbia dato esito positivo.

d) Per la redazione della relazione peritale medicolegale di parte ricorrente per lo scopo causa di servizio o di P.P.O. la parcella è di 500 euro + iva 22%.

e) Per l’assistenza globale nel confronto medicolegale (accompagnamento) con il CTU o Comitato di valutazione per le cause relative all’ottenimento dello status di vittima del dovere, da danno per terrorismo o da uranio impoverito la parcella è di 3000 euro + iva 22% oltre al costo, per le sedi del SUD Italia dislocate nelle varie regioni, considerando il costo di trasferimento, del pernotta mento e delle ore impiegate dopo l’analisi preliminare di fattibilità che abbia dato esito positivo da concordarsi preventivamente.

f) Per la redazione della relazione peritale medicolegale di parte ricorrente per l’ottenimento dello status di vittima del dovere, terrorismo, danno biologico da uranio impoverito la parcella è di 2000 euro + iva 22%.

g) Ogni altra attività medico legale che non sia compresa nelle già indicate avrà un controvalore economico da concordarsi secondo stima.

h) In caso di processi penali in cui sono previste diverse udienze il valore economico dell’attività sarà parametrato all’effettiva partecipazione in udienza e sarà oggetto di contrattazione considerando il 30% in meno rispetto alle tariffe professionali applicate dallo studio.

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO
(Utenti convenzionati e loro familiari fino al secondo grado di parentela)

Per gli scopi della tutela in tale ambito si consideri che tutta l’attività svolta sarà parcellata con uno sconto del 30% rispetto alle tariffe applicate dallo studio da me diretto “Lorello & Partners”.

Solo a titolo esemplificativo elenco alcuni ambiti di interesse:
a) Analisi del danno biologico in responsabilità civile sanitaria (malasanità)

b) Ambito pensionistico (invalidità civile, indennità di accompagnamento, Legge sull’handicap
(104/92), accesso alle liste privilegiate del collocamento, inabilità, Legge 222/84, Legge 335,
Legge 88/99)

c) Ambito infortunistico (infortunio sul lavoro e stradale), assistenza INAIL

d) Ambito tutela del minore (assistenza per il Tribunale per i minorenni)

e) Valutazione della capacità cognitiva (Lo studio ha un’area dedicata al capitolo della capacità di intendere e volere) in ambito transattivo e giudiziario (capacità di donazione, testamentare)
compreso l’assistenza all’atto notarile.

f) Mobbing e Straining, demansionamento, cambio mansione

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO PENALISTICO
(Utenti convenzionati e loro familiari fino al secondo grado di parentela)

Solo a titolo esemplificativo elenco alcuni ambiti di interesse:
a) La lesione alla persona (danno da uccisione, accoltellamento, precipitazione, etc)

b) Incompatibilità al carcere per motivi di salute

c) Autopsia: esecuzione e analisi delle responsabilità

d) Malasanità: responsabilità penali e analisi delle controversie

e) Analisi del capello per tossicodipendenti

Napoli, 24.8.2023 Lo studio “Lorello & Partners

Interessante vero la

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Il decesso e la responsabilità

Il decesso e la responsabilità.

Quando si riceve l’incarico di analisi di un decesso è necessario avviare una valutazione preliminare di fattibilità.

È un atto cruciale per il quale è necessaria sapienza medicolegale e saggezza.

Il decesso spesso ha una responsabilità e uno dei compiti che mi prefiggo è tutelare il committente perché non tutti i dati possono essere sufficienti per il ragionamento medico legale e ciò esporrebbe al rischio di soccombenza chi pensa di aver ragione.

E’ quindi cruciale che il professionista abbia esperienza clinica “sul campo” ma che abbia anche quella formazione medicolegale che contribuisce ad un’analisi responsabile che spesso è figlia della meticolosità e del sapere profondo, dello studio e del confronto. 

Nel mio studio in cui lavorano 26 medici specialisti e 20 avvocati si dialoga, si analizza, si lavora con profondità e acume, ci si diverte a volte ma più spesso si fanno le ore tarde perchè gli aspetti da studiare sono numerevoli e nulla deve essere trascurato.

La responsabilità omissiva e/o commissiva del sanitario e/o della struttura in cui ha vissuto il deceduto non sempre è possibile individuarla ma la fatica premia sempre. 

Se vuoi saperne di più sulle attività dello studio “Lorello & Partners” sono qui https://www.facebook.com/marcello.lorello

 
 
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Danno da perdita di chance

Danno da perdita di chance.

Il danneggiato vittima di un incidente stradale, di un infortunio, di un caso di malasanità o di qualsiasi atto o fatto illecito può subire tra gli altri anche un danno per la perdita di ottenere futuri vantaggi economici e patrimoniali a causa della condotta illecita altrui.

Chi si ritiene danneggiato dovrà necessariamente dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la perdita subita che deve essere effettiva, attuale e quantificabile (Onere della prova).

Egli avrà quindi l’onere di provare le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso ad esempio presupposti per il conseguimento già realizzati) e l’impedimento causato dall’illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996), quindi dimostrare, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi o miglioramenti economici che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguirli qualora non si fosse verificato l’evento lesivo.

La chance quindi non può essere solo un’aspettativa di risultato, ma deve essere una concreta e qualificabile probabilità statistica di conseguire un vantaggio.

Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti e quantificabili (Cassazione sentenza n.25102 del 2017).

Il danno quindi consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato e non nella perdita del risultato stesso e la valutazione dell’entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato ed impedito anche da altri fattori, diversi dall’illecito subito.

Un esempio ? Tizio perde una causa in tribunale per un ritardo negligente dell’avvocato nel presentare un’opposizione entro i termini.

Ciò non significa automaticamente che senza tale errore l’assistito avrebbe certamente vinto la causa, tuttavia tale negligenza ha sicuramente comportato la perdita di tale possibilità e questa privazione costituisce un danno autonoma mente rilevante e risarcibile.

Come detto, il risarcimento sarà riconosciuto non per compensare il risultato non ottenuto, ma per l’impossibilità di conseguirlo per colpa dell’evento lesivo subito.

Ipotizziamo che il danneggiato, a causa del danno subito, perde la possibilità di conseguire occasioni economiche o lavorative vantaggiose, egli  ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per il danno da perdita di chance.

Un caso di perdita di chance da incidente stradale può verificarsi per l’impossibilità di presentarsi a lavoro durante il periodo di prova o da un cliente per il perfeziona mento di un contratto a causa, ad esempio, delle macrolesioni patite nel sinistro.

I danni patrimoniali si dividono in lucro cessante e danno emergente.

Il primo consiste nel mancato guadagno che si sarebbe ragionevolmente conseguito qualora l’evento lesivo non si fosse verificato, mentre il secondo è l’insieme dei costi economici e patrimoniali subiti dal danneggiato a causa dell’illecito.

Mentre il danno emergente consiste nella diminuzione dell’utilità già presente nel patrimonio del soggetto danneggiato, il lucro cessante riguarda redditi non ancora disponibili, ma che si suppone ragionevolmente raggiungibili.

I mancati guadagni futuri, che si sarebbero facilmente conseguiti qualora il sinistro non si fosse verificato, fanno quindi parte del cosiddetto lucro cessante, mentre la perdita, in senso stretto, della possibilità di conseguirli rientra nel danno emergente.

Entrambe le voci fanno parte dello stesso pregiudizio subito, ma nonostante l’evidente correlazione vanno considerati in maniera differente e risarciti autonomamente (artico lo 1223 codice civile).

Per la quantificazione del danno da perdita di chance in senso stretto, il risarcimento dovrà essere determinato in via equitativa, in base alle reali possibilità di conseguire il risultato sperato, tenendo conto anche di tutti gli eventi, diversi dal sinistro, che avrebbero potuto comunque impedire il raggiungimento di tali vantaggi che devono essere concreti e che non si sono potuti conseguire a causa del sinistro subito.

La chance fa quindi parte del patrimonio attuale del danneggiato e di conseguenza la perdita di tale possibilità viene considerata dalla recente giurisprudenza come un danno emergente autonomamente risarcibile.

In relazione al capitolo della responsabilità medica, l’errore del sanitario può incidere sulla durata e/o sulla qualità della vita di un paziente e l’illecito del medico quindi non influisce solo sulla possibilità per il danneggiato di ottenere futuri risultati economici, ma anche nella possibilità di affrontare in maniera migliore l’ultimo periodo della sua vita o addirittura di vivere più a lungo.

Ad esempio il ritardo o l’errore del medico nel diagnosticare una malattia terminale provoca sicuramente nel paziente un danno morale terminale e un danno da perdita di chance.

La chance, come stabilito ad esempio nelle sentenze della Cassazione n.7195 del 2014 e n.16993 del 2015, può rappresentare la possibilità per il paziente di trascorrere in modo diverso il tempo residuo a sua disposizione che gli viene negata per un errore nella diagnosi della patologia terminale da parte del medico.

Anche in questo caso, il danno da perdita di chance va quantificato equitativamente dal giudice, tenendo conto delle reali possibilità di sopravvivenza del paziente o del miglioramento della qualità della sua vita residua, qualora non si fosse verificato l’errore del medico.

Un esempio vissuto da me qualche mese fa?

Tizio subisce un errore medico durante un intervento chirurgico effettuato per rallentare l’esito infausto di una patologia terminale e tale illecito comporta per il paziente la perdita della possibilità di poter vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto.

In tal caso ci sarebbero sicuramente i presupposti per richiedere un risarcimento danni da malasanità (Cassazione, sentenza n.7195 del 2014) ma l’onere probatorio è a carico del danneggiato che dovrà dimostrare il nesso causale tra l’errore del sanitario e la perdita subita, attraverso l’assunto del “più probabile che non” (Cassazione, sentenza n.21255 del 2013) ed è sufficiente che il nesso causale tra il comportamento colpevole del medico e l’evento incerto (la perdita di chance) sia il più probabile rispetto ad altre possibili cause (la cosiddetta “ragionevole probabilità”, sentenza della Cassazione n.4024 del 2018.

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L’errore del medico di base e la responsabilità.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

Il paziente danneggiato dal comportamento del proprio medico di base potrà far valere la responsabilità medica per dolo o colpa anche rivolgendosi all’ASL di appartenenza.

Tutto ciò alla luce dell’articolo 7, comma 1 della Legge 24/2017 (Gelli) e articoli 1218 e 1228 del C.C.

Il comma 2 sottolinea che le prestazioni sanitarie sono quelle svolte in regime di libera professione o attraverso la telemedicina o in regime di convenzione con il SSN.

Vi è cioè il rispetto del principio di posizione e cioè che la struttura sanitaria risponde contrattualmente di tutto ciò che avviene all’interno del proprio ambito di competenza e quindi dell’operato dei soggetti di cui si avvale.

L’errore del medico di base e la responsabilità.

I medici di base quindi rispondono per la responsabilità extracontrattuale, così come per gli altri medici, per non agire nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, mentre è ferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Vuoi saperne di più ? Contattami e ne discuteremo i vari aspetti.

Se sei in prossimità di una delle sedi in cui svolgo consulenza puoi contattarmi prima su whatsApp e poi sceglieremo il modo migliore per incontrarci (anche in videochiamata).

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Malattia asintomatica e colpa del medico.

Malattia asintomatica e colpa del medico.

Vi racconto la storia di due genitori che davanti al Tribunale di Milano chiedono la condanna ed il risarcimento dei danni del loro medico di famiglia per la morte del loro figlio colpito da broncopolmonite asintomatica.

I genitori ritengono che il medico ha commesso un errore diagnostico e terapeutico, prescrivendo al piccolo solo dei farmaci contro il vomito, ma, il bambino, con carenza immunitaria anticorpale, accusa dapprima astenia e cefalea, febbricola, poi alcuni episodi di vomito.

Dopo questi episodi il piccolo muore a causa delle complicanze di una polmonite franca lobare che interessa un intero lobo polmonare.

Il giudice di primo grado dispone una CTU.

Advise patient that complete dissolution is not required prior to administration. When used with clomipramine, these drugs can cause heart trouble, such as irregular and rapid heart rate, trouble breathing, and fatigue. Although there is negligible cross-reactivity between penicillins and third-generation cephalosporins, [7] [15] caution should still be used when using ceftriaxone in penicillin-sensitive patients https://farmaciaonlinesinreceta.org/viagra/. Fasenra may be injected by a healthcare professional, or by the patient once training has been provided.

Il consulente d’ufficio, nella propria relazione, conferma l’assenza di qualsiasi responsabilità professionale del sanitario anche perché non vi era alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento morte.

Anche in sede di appello la domanda risarcitoria non trova accoglimento per cui si giunge in Cassazione.

La Corte rigetta il ricorso sostenendo che la conclusione a cui era giunta la Corte d’Appello è esatta e cioè che non vi era alcun nesso causale tra la condotta del medico e l’evento morte.

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Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ?

In relazione all’applicazione del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, nell’accertamento dell’invalidità da lesione micropermanente, provocata da incidente stradale, non è indispensabile il referto strumentale con immagini.

Le restrizioni poste dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia non pongono alcun automatismo che vincoli l’accertamento dell’invalidità permanente alla diagnostica per immagini.

Infatti quest’ultima rappresenta l’unico mezzo probatorio solamente quando il soggetto leso lamenta una malattia che non si può diagnosticare con certezza mediante sola visita medica.

You may be more likely to have some of these symptoms if you also take an “ACE inhibitor” heart or blood pressure medication. Carry this with you at all times. However, too many parents – and physicians – choose pharmaceuticals as their preferred option generico cialis online precio. This reduction can occur at any time but is less likely to occur once breast-feeding is well-established.

Questa questione è chiarita dalla Corte di Cassazione durante un’ordinanza in cui fu accolta l’istanza di tre persone che avevano subito danni a causa di un incidente stradale.

Il Giudice di Pace incaricato accoglie la loro domanda di risarcimento solo in relazione all’invalidità temporanea, negando quello per l’invalidità permanente che non è risultata accertata e tale decisione è confermata anche in sede di impugnazione.

Il Tribunale ribadisce che nell’ambito delle microlesioni fosse comunque necessario eseguire un’indagine strumentale necessaria alla diagnosi al fine di risarcire un danno biologico permanente, mentre un semplice riscontro visivo da parte di un medico legale sarebbe stato sufficiente per risarcire un danno di invalidità temporanea.

Una conclusione errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”.

Le norme (senza differenze sostanziali fra loro) e i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

La Corte ribadisce che in materia di risarcimento del danno da c.d. lesione micropermanente, l’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.

E, prosegue l’ordinanza, l’accertamento clinico strumentale obiettivo può non essere l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Distorsione del rachide cervicale: sempre necessaria una radiografia ? No, non è sempre necessaria, quindi.

Secondo la Corte, la sussistenza dell’invalidità permanente non deve essere esclusa solamente per il fatto che non vi è un referto strumentale per immagini che la documenti e ovviamente resta comunque necessaria l’esecuzione di un rigoroso ed oggettivo accertamento medico-legale.

La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale affinché fosse accertata se l’invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa essere ritenuta o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta fosse suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

Interessante vero ?  Chiedimi di più seguendo il link.

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Chi è il medico legale ? cosa fa ?

Chi è il medico legale? cosa fa?

Il medico legale è il laureato in medicina che ha competenze sia in ambito medico che giuridico.

E’ quindi una figura professionale che esprime un giudizio di responsabilità giuridica in un ambito medico.

Una figura complessa che in ambito infortunistico ad esempio può valutare un danno alla salute subìto in un incidente stradale o sul lavoro.

In ambito previdenziale valuta il diritto alla pensione o all’aiuto dello Stato per motivi di salute.

Dal punto di vista assicurativo tutela il risarcimento del danno biologico rispetto a terzi.

Nel contesto penale valuta le conseguenze del danno alla persona per colpa e ne cerca le responsabilità.

Background Since December 2019, coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has broken out in Wuhan, China, and has spread rapidly in most countries of the world. Call your provider if you have: • Joint pain and aches. Some drugs should not be used together with cabotegravir online pharmacy japan. The authors state diphenhydramine was used as it has similar side effects to that of amitryptiline and gabapentin; however, it is not a pain reliever.

E’ quindi una figura professionale centrale che collabora con il giurista nella relazione tra la salute e il diritto.

Nel suo bagaglio culturale dovrebbe avere la formazione di chi vive con il malato nell’ascolto, avere l’abitudine all’uso dei farmaci e loro effetti, conoscere le malattie.

Il problema però in pratica è il correlare la descrizione clinica con le proprie categorie mentali e formarsi un’idea della malattia che è altro dell’esperienza del malato.

Divenire specialisti in medicina legale non è l’essere “medici legali” poichè questi ultimi sono coloro che riflettono sul dolore e sulla sofferenza a partire dall’assistenza al malato.