Danno da perdita di chance.

Il danneggiato vittima di un incidente stradale, di un infortunio, di un caso di malasanità o di qualsiasi atto o fatto illecito può subire tra gli altri anche un danno per la perdita di ottenere futuri vantaggi economici e patrimoniali a causa della condotta illecita altrui.

Chi si ritiene danneggiato dovrà necessariamente dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la perdita subita che deve essere effettiva, attuale e quantificabile (Onere della prova).

Egli avrà quindi l’onere di provare le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso ad esempio presupposti per il conseguimento già realizzati) e l’impedimento causato dall’illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996), quindi dimostrare, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi o miglioramenti economici che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguirli qualora non si fosse verificato l’evento lesivo.

La chance quindi non può essere solo un’aspettativa di risultato, ma deve essere una concreta e qualificabile probabilità statistica di conseguire un vantaggio.

Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti e quantificabili (Cassazione sentenza n.25102 del 2017).

Il danno quindi consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato e non nella perdita del risultato stesso e la valutazione dell’entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato ed impedito anche da altri fattori, diversi dall’illecito subito.

Un esempio ? Tizio perde una causa in tribunale per un ritardo negligente dell’avvocato nel presentare un’opposizione entro i termini.

Ciò non significa automaticamente che senza tale errore l’assistito avrebbe certamente vinto la causa, tuttavia tale negligenza ha sicuramente comportato la perdita di tale possibilità e questa privazione costituisce un danno autonoma mente rilevante e risarcibile.

Come detto, il risarcimento sarà riconosciuto non per compensare il risultato non ottenuto, ma per l’impossibilità di conseguirlo per colpa dell’evento lesivo subito.

Ipotizziamo che il danneggiato, a causa del danno subito, perde la possibilità di conseguire occasioni economiche o lavorative vantaggiose, egli  ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per il danno da perdita di chance.

Un caso di perdita di chance da incidente stradale può verificarsi per l’impossibilità di presentarsi a lavoro durante il periodo di prova o da un cliente per il perfeziona mento di un contratto a causa, ad esempio, delle macrolesioni patite nel sinistro.

I danni patrimoniali si dividono in lucro cessante e danno emergente.

Il primo consiste nel mancato guadagno che si sarebbe ragionevolmente conseguito qualora l’evento lesivo non si fosse verificato, mentre il secondo è l’insieme dei costi economici e patrimoniali subiti dal danneggiato a causa dell’illecito.

Mentre il danno emergente consiste nella diminuzione dell’utilità già presente nel patrimonio del soggetto danneggiato, il lucro cessante riguarda redditi non ancora disponibili, ma che si suppone ragionevolmente raggiungibili.

I mancati guadagni futuri, che si sarebbero facilmente conseguiti qualora il sinistro non si fosse verificato, fanno quindi parte del cosiddetto lucro cessante, mentre la perdita, in senso stretto, della possibilità di conseguirli rientra nel danno emergente.

Entrambe le voci fanno parte dello stesso pregiudizio subito, ma nonostante l’evidente correlazione vanno considerati in maniera differente e risarciti autonomamente (artico lo 1223 codice civile).

Per la quantificazione del danno da perdita di chance in senso stretto, il risarcimento dovrà essere determinato in via equitativa, in base alle reali possibilità di conseguire il risultato sperato, tenendo conto anche di tutti gli eventi, diversi dal sinistro, che avrebbero potuto comunque impedire il raggiungimento di tali vantaggi che devono essere concreti e che non si sono potuti conseguire a causa del sinistro subito.

La chance fa quindi parte del patrimonio attuale del danneggiato e di conseguenza la perdita di tale possibilità viene considerata dalla recente giurisprudenza come un danno emergente autonomamente risarcibile.

In relazione al capitolo della responsabilità medica, l’errore del sanitario può incidere sulla durata e/o sulla qualità della vita di un paziente e l’illecito del medico quindi non influisce solo sulla possibilità per il danneggiato di ottenere futuri risultati economici, ma anche nella possibilità di affrontare in maniera migliore l’ultimo periodo della sua vita o addirittura di vivere più a lungo.

Ad esempio il ritardo o l’errore del medico nel diagnosticare una malattia terminale provoca sicuramente nel paziente un danno morale terminale e un danno da perdita di chance.

La chance, come stabilito ad esempio nelle sentenze della Cassazione n.7195 del 2014 e n.16993 del 2015, può rappresentare la possibilità per il paziente di trascorrere in modo diverso il tempo residuo a sua disposizione che gli viene negata per un errore nella diagnosi della patologia terminale da parte del medico.

Anche in questo caso, il danno da perdita di chance va quantificato equitativamente dal giudice, tenendo conto delle reali possibilità di sopravvivenza del paziente o del miglioramento della qualità della sua vita residua, qualora non si fosse verificato l’errore del medico.

Un esempio vissuto da me qualche mese fa?

Tizio subisce un errore medico durante un intervento chirurgico effettuato per rallentare l’esito infausto di una patologia terminale e tale illecito comporta per il paziente la perdita della possibilità di poter vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto.

In tal caso ci sarebbero sicuramente i presupposti per richiedere un risarcimento danni da malasanità (Cassazione, sentenza n.7195 del 2014) ma l’onere probatorio è a carico del danneggiato che dovrà dimostrare il nesso causale tra l’errore del sanitario e la perdita subita, attraverso l’assunto del “più probabile che non” (Cassazione, sentenza n.21255 del 2013) ed è sufficiente che il nesso causale tra il comportamento colpevole del medico e l’evento incerto (la perdita di chance) sia il più probabile rispetto ad altre possibili cause (la cosiddetta “ragionevole probabilità”, sentenza della Cassazione n.4024 del 2018.

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