CONVENZIONE PER IL SUD ITALIA (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

CONVENZIONE PER IL SUD ITALIA (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
tra
UNARMA (Associazione Sindacale Carabinieri)
e
STUDIO LORELLO & PARTNERS

Oggetto: Convenzione “assistenza medicolegale per iscritti all’UNARMA e famiglie fino al secondo grado”.

LE REGOLE E IL RISPETTO TRA LE PARTI
a) Per una migliore esperienza empatica e costruttiva mi impegno, per un primo incontro, in videochiamata (WhatsApp o Meet o Zoom o Skype) in cui saranno raccontati gli aspetti relativi
all’eventuale danno biologico che l’utente ritiene di aver subito cui succederanno risposte organizzative e la pianificazione dell’invio dei dati utili da analizzare.

b) La ricezione dei documenti relativi sarà analizzata dall’area “controversie medicolegali militari” presso il mio studio cui partecipano allo stato 26 sanitari specialisti in tutte le branche mediche e chirurgiche e 22 consulenti giuristi specialisti in vari ambiti.


Dopo tale valutazione analitica eseguita da me stesso con l’eventuale collaborazione del medico specialista di branca, sarà redatto, se richiesto in modalità orale o scritta, un elaborato peritale preliminare di fattibilità in cui mi assumerò la responsabilità di poter procedere nell’iter preposto o desistere.

c) Per motivi di trasparenza contrattuale è prassi, nel caso si possa procedere o desistere, oltre al documento scritto con le motivazioni relative, che si pianifichi un’ulteriore videochiamata tra le parti per meglio esplicare i contenuti della decisione.

d) Se il giudizio finale della commissione preposta è orientato verso la prosecuzione e l’utente firmerà il mandato professionale con il pagamento del relativo bonifico, assumendoci entrambi i doveri contrattuali esplicitati nel mandato stesso, inizierà la successiva fase dell’assistenza medicolegale che prevede (se sottoscritta) una relazione medicolegale completa e/o il confronto medicolegale con la controparte che sarà:


in ambito militare (CMO o altra parte coinvolta in tutti gli ambiti pensionistici, lesioni personali, vittima del dovere, cambio mansione, prepensionamento, cause di lavoro, etc);
in ambito penalistico (confronto con il consulente tecnico di parte e/o d’ufficio, partecipazione ad autopsia, presenza alle udienze come consulente del ricorrente, accesso in carcere come ctp, incompatibilità carceraria, etc);


in ambito civilistico (valutazione del danno biologico, malasanità, responsabilità sanitaria, infortunistica stradale o sul lavoro, invalidità civile e indennità di accompagnamento, Legge 104/92, Legge 18/80, Legge 88/99, collocamento nelle liste privilegiate del collocamento, etc).

e) Tutte le consulenze potranno essere espletate sia da remoto che in presenza benchè sia preferibile che il confronto medicolegale risolutivo si esegua de visu.

f) Tutti i vari momenti evidenziati hanno un controvalore economico che dovrà essere pagato in anticipo mediante bonifico (in cui è previsto il pagamento dell’iva 22%) all’atto della firma del mandato professionale e quindi prima dell’attività prevista.

g) Tutti gli elaborati scritti saranno consegnati dalla ricezione del materiale, sempre in copia e mai in originale, entro tre mesi con una media di consegna in un mese.

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO MILITARE

a) Cause di servizio o P.P.O: per la valutazione preliminare di fattibilità, l’analisi della cronistoria, lo studio della documentazione, gli eventuali consigli sull’integrazione documentale e accertamenti idonei, se l’incontro è telematico (in videoconferenza WhatsApp, Zoom, Team, Meet, Skipe) il costo complessivo è di 200 euro + iva 22%.
Se si vuole un incontro per gli stessi aspetti, in presenza presso la sede principale di Napoli, il costo è di 300 euro + iva 22%.
Se si vuole un parere scritto di fattibilità preliminare bisogna aggiungere al costo previsto di 200 o 300 euro (se telematico o in presenza) il valore di 200 euro + iva 22%.

b) Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, danni biologici da uranio impoverito e/o da terrorismo lo studio della valutazione documentale, la richiesta di integrazione documentale
eventuale, per la complessità della materia, il valore economico è il seguente: se il parere preliminare di fattibilità è orale il costo è di 400 euro + iva 22%, se scritto 600 euro + iva 22%.
Se la consulenza si vuole in presenza nello studio principale di Napoli bisogna aggiungere 200 euro + iva 22%.

c) Per l’assistenza e il confronto medicolegale in CMO a Napoli la parcella è 500 euro + iva 22%, per le sedi del SUD Italia dislocate nelle varie regioni (Messina, Palermo, Catanzaro, Bari, etc) la
parcella deve considerare oltre a tale costo il trasferimento, pernottamento e le ore impiegate da concordarsi come stima economica preventivamente dopo l’analisi preliminare di fattibilità che abbia dato esito positivo.

d) Per la redazione della relazione peritale medicolegale di parte ricorrente per lo scopo causa di servizio o di P.P.O. la parcella è di 500 euro + iva 22%.

e) Per l’assistenza globale nel confronto medicolegale (accompagnamento) con il CTU o Comitato di valutazione per le cause relative all’ottenimento dello status di vittima del dovere, da danno per terrorismo o da uranio impoverito la parcella è di 3000 euro + iva 22% oltre al costo, per le sedi del SUD Italia dislocate nelle varie regioni, considerando il costo di trasferimento, del pernotta mento e delle ore impiegate dopo l’analisi preliminare di fattibilità che abbia dato esito positivo da concordarsi preventivamente.

f) Per la redazione della relazione peritale medicolegale di parte ricorrente per l’ottenimento dello status di vittima del dovere, terrorismo, danno biologico da uranio impoverito la parcella è di 2000 euro + iva 22%.

g) Ogni altra attività medico legale che non sia compresa nelle già indicate avrà un controvalore economico da concordarsi secondo stima.

h) In caso di processi penali in cui sono previste diverse udienze il valore economico dell’attività sarà parametrato all’effettiva partecipazione in udienza e sarà oggetto di contrattazione considerando il 30% in meno rispetto alle tariffe professionali applicate dallo studio.

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO CIVILISTICO
(Utenti convenzionati e loro familiari fino al secondo grado di parentela)

Per gli scopi della tutela in tale ambito si consideri che tutta l’attività svolta sarà parcellata con uno sconto del 30% rispetto alle tariffe applicate dallo studio da me diretto “Lorello & Partners”.

Solo a titolo esemplificativo elenco alcuni ambiti di interesse:
a) Analisi del danno biologico in responsabilità civile sanitaria (malasanità)

b) Ambito pensionistico (invalidità civile, indennità di accompagnamento, Legge sull’handicap
(104/92), accesso alle liste privilegiate del collocamento, inabilità, Legge 222/84, Legge 335,
Legge 88/99)

c) Ambito infortunistico (infortunio sul lavoro e stradale), assistenza INAIL

d) Ambito tutela del minore (assistenza per il Tribunale per i minorenni)

e) Valutazione della capacità cognitiva (Lo studio ha un’area dedicata al capitolo della capacità di intendere e volere) in ambito transattivo e giudiziario (capacità di donazione, testamentare)
compreso l’assistenza all’atto notarile.

f) Mobbing e Straining, demansionamento, cambio mansione

LA TARIFFAZIONE PER L’ATTIVITA’ IN AMBITO PENALISTICO
(Utenti convenzionati e loro familiari fino al secondo grado di parentela)

Solo a titolo esemplificativo elenco alcuni ambiti di interesse:
a) La lesione alla persona (danno da uccisione, accoltellamento, precipitazione, etc)

b) Incompatibilità al carcere per motivi di salute

c) Autopsia: esecuzione e analisi delle responsabilità

d) Malasanità: responsabilità penali e analisi delle controversie

e) Analisi del capello per tossicodipendenti

Napoli, 24.8.2023 Lo studio “Lorello & Partners

Interessante vero la

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Il ruolo dell’autopsia

Il ruolo dell’autopsia.

In medicina legale penale l’autopsia è fondamentale, quando è possibile, per comprendere le cause del decesso.

E’ certo che in assenza di essa l’analisi documentale ha un grande significato ma l’autopsia spesso è indispensabile.

Il ruolo dell’autopsia quindi è cruciale ma prima di aver l’ incarico di effettuare un’autopsia è sempre utile riflettere sui documenti relativi all’eventuale ricovero prima del decesso o comunque relativo alle ultime fasi della vita.

Spesso è utile avere le testimonianze dei congiunti, le denunce, analizzare il contesto in cui è avvenuta la morte.

Chi ritiene di aver diritto all’analisi delle cause del decesso denuncia, per il tramite di un giurista alla Procura della Repubblica, tramite un organo di Polizia e il Magistrato decide se effettuare l’autopsia.

Ecco perchè è sempre utile che la denuncia sia eseguita da chi ne ha interesse ma con il contributo intellettuale e professionale di un giurista, spesso un penalista.

Nel mio studio vi sono dei penalisti dedicati alla materia e certo hanno l’abilità e le conoscenze adeguate per inoltrare l’opportuna richiesta nell’interesse del congiunto o di chi ritiene di averne diritto.
Se vuoi saperne di più sulle attività dello studio “Lorello & Partners” sono qui https://www.facebook.com/marcello.lorello
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Il decesso e la responsabilità

Il decesso e la responsabilità.

Quando si riceve l’incarico di analisi di un decesso è necessario avviare una valutazione preliminare di fattibilità.

È un atto cruciale per il quale è necessaria sapienza medicolegale e saggezza.

Il decesso spesso ha una responsabilità e uno dei compiti che mi prefiggo è tutelare il committente perché non tutti i dati possono essere sufficienti per il ragionamento medico legale e ciò esporrebbe al rischio di soccombenza chi pensa di aver ragione.

E’ quindi cruciale che il professionista abbia esperienza clinica “sul campo” ma che abbia anche quella formazione medicolegale che contribuisce ad un’analisi responsabile che spesso è figlia della meticolosità e del sapere profondo, dello studio e del confronto. 

Nel mio studio in cui lavorano 26 medici specialisti e 20 avvocati si dialoga, si analizza, si lavora con profondità e acume, ci si diverte a volte ma più spesso si fanno le ore tarde perchè gli aspetti da studiare sono numerevoli e nulla deve essere trascurato.

La responsabilità omissiva e/o commissiva del sanitario e/o della struttura in cui ha vissuto il deceduto non sempre è possibile individuarla ma la fatica premia sempre. 

Se vuoi saperne di più sulle attività dello studio “Lorello & Partners” sono qui https://www.facebook.com/marcello.lorello

 
 
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Danno da perdita di chance

Danno da perdita di chance.

Il danneggiato vittima di un incidente stradale, di un infortunio, di un caso di malasanità o di qualsiasi atto o fatto illecito può subire tra gli altri anche un danno per la perdita di ottenere futuri vantaggi economici e patrimoniali a causa della condotta illecita altrui.

Chi si ritiene danneggiato dovrà necessariamente dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la perdita subita che deve essere effettiva, attuale e quantificabile (Onere della prova).

Egli avrà quindi l’onere di provare le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso ad esempio presupposti per il conseguimento già realizzati) e l’impedimento causato dall’illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996), quindi dimostrare, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi o miglioramenti economici che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguirli qualora non si fosse verificato l’evento lesivo.

La chance quindi non può essere solo un’aspettativa di risultato, ma deve essere una concreta e qualificabile probabilità statistica di conseguire un vantaggio.

Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti e quantificabili (Cassazione sentenza n.25102 del 2017).

Il danno quindi consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato e non nella perdita del risultato stesso e la valutazione dell’entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato ed impedito anche da altri fattori, diversi dall’illecito subito.

Un esempio ? Tizio perde una causa in tribunale per un ritardo negligente dell’avvocato nel presentare un’opposizione entro i termini.

Ciò non significa automaticamente che senza tale errore l’assistito avrebbe certamente vinto la causa, tuttavia tale negligenza ha sicuramente comportato la perdita di tale possibilità e questa privazione costituisce un danno autonoma mente rilevante e risarcibile.

Come detto, il risarcimento sarà riconosciuto non per compensare il risultato non ottenuto, ma per l’impossibilità di conseguirlo per colpa dell’evento lesivo subito.

Ipotizziamo che il danneggiato, a causa del danno subito, perde la possibilità di conseguire occasioni economiche o lavorative vantaggiose, egli  ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per il danno da perdita di chance.

Un caso di perdita di chance da incidente stradale può verificarsi per l’impossibilità di presentarsi a lavoro durante il periodo di prova o da un cliente per il perfeziona mento di un contratto a causa, ad esempio, delle macrolesioni patite nel sinistro.

I danni patrimoniali si dividono in lucro cessante e danno emergente.

Il primo consiste nel mancato guadagno che si sarebbe ragionevolmente conseguito qualora l’evento lesivo non si fosse verificato, mentre il secondo è l’insieme dei costi economici e patrimoniali subiti dal danneggiato a causa dell’illecito.

Mentre il danno emergente consiste nella diminuzione dell’utilità già presente nel patrimonio del soggetto danneggiato, il lucro cessante riguarda redditi non ancora disponibili, ma che si suppone ragionevolmente raggiungibili.

I mancati guadagni futuri, che si sarebbero facilmente conseguiti qualora il sinistro non si fosse verificato, fanno quindi parte del cosiddetto lucro cessante, mentre la perdita, in senso stretto, della possibilità di conseguirli rientra nel danno emergente.

Entrambe le voci fanno parte dello stesso pregiudizio subito, ma nonostante l’evidente correlazione vanno considerati in maniera differente e risarciti autonomamente (artico lo 1223 codice civile).

Per la quantificazione del danno da perdita di chance in senso stretto, il risarcimento dovrà essere determinato in via equitativa, in base alle reali possibilità di conseguire il risultato sperato, tenendo conto anche di tutti gli eventi, diversi dal sinistro, che avrebbero potuto comunque impedire il raggiungimento di tali vantaggi che devono essere concreti e che non si sono potuti conseguire a causa del sinistro subito.

La chance fa quindi parte del patrimonio attuale del danneggiato e di conseguenza la perdita di tale possibilità viene considerata dalla recente giurisprudenza come un danno emergente autonomamente risarcibile.

In relazione al capitolo della responsabilità medica, l’errore del sanitario può incidere sulla durata e/o sulla qualità della vita di un paziente e l’illecito del medico quindi non influisce solo sulla possibilità per il danneggiato di ottenere futuri risultati economici, ma anche nella possibilità di affrontare in maniera migliore l’ultimo periodo della sua vita o addirittura di vivere più a lungo.

Ad esempio il ritardo o l’errore del medico nel diagnosticare una malattia terminale provoca sicuramente nel paziente un danno morale terminale e un danno da perdita di chance.

La chance, come stabilito ad esempio nelle sentenze della Cassazione n.7195 del 2014 e n.16993 del 2015, può rappresentare la possibilità per il paziente di trascorrere in modo diverso il tempo residuo a sua disposizione che gli viene negata per un errore nella diagnosi della patologia terminale da parte del medico.

Anche in questo caso, il danno da perdita di chance va quantificato equitativamente dal giudice, tenendo conto delle reali possibilità di sopravvivenza del paziente o del miglioramento della qualità della sua vita residua, qualora non si fosse verificato l’errore del medico.

Un esempio vissuto da me qualche mese fa?

Tizio subisce un errore medico durante un intervento chirurgico effettuato per rallentare l’esito infausto di una patologia terminale e tale illecito comporta per il paziente la perdita della possibilità di poter vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto.

In tal caso ci sarebbero sicuramente i presupposti per richiedere un risarcimento danni da malasanità (Cassazione, sentenza n.7195 del 2014) ma l’onere probatorio è a carico del danneggiato che dovrà dimostrare il nesso causale tra l’errore del sanitario e la perdita subita, attraverso l’assunto del “più probabile che non” (Cassazione, sentenza n.21255 del 2013) ed è sufficiente che il nesso causale tra il comportamento colpevole del medico e l’evento incerto (la perdita di chance) sia il più probabile rispetto ad altre possibili cause (la cosiddetta “ragionevole probabilità”, sentenza della Cassazione n.4024 del 2018.

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