L’errore nella diagnosi: profili di responsabilità.
L’errore nella diagnosi: profili di responsabilità.
L’errore diagnostico può aversi in due casi (C. C. 47448/2018):
a) dinanzi a uno o più sintomi di una malattia, il medico non li riconduce a una patologia nota o li riconduce a una patologia errata
b) il sanitario omette di sottoporre il paziente ai controlli e agli accertamenti che invece sono doverosi per formulare una corretta diagnosi.
Alcuni spunti di riflessione:
1. Il medico (sentenza 36603/2011) è colpevolmente responsabile, quando la sintomatologia lamentata dal paziente dovrebbe indurlo a formulare una diagnosi differenziale ma egli non vi provveda e resti nella posizione diagnostica iniziale errando (omettendo di effettuare i dovuti esami clinici).
La Suprema Corte ha decretato la condanna per lesioni personali colpose per un medico che, non avendo effettuato i dovuti esami clinici, dimise con la diagnosi di gastrite un paziente che in realtà era affetto da una patologia tumorale, favorendo un processo patologico che, se fosse stato subito curato, sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto.
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2. La sentenza Franzese (Cass., SS.UU., n. 30328/2002) in tema di reato colposo omissivo, già ha ritenuto configurabile il rapporto di causalità se, considerando avvenuta un’azione omessa ma doverosa, si riscontra che l’evento dannoso o si sarebbe verificato più tardi o avrebbe avuto una minore intensità lesiva.
3. Il Tribunale di Treviso (sentenza numero 578/2010) ribadisce che l’errore diagnostico dal quale sia derivato il ritardo nell’accertamento di una grave malattia, anche se non ha influito negativamente sull’evoluzione, sul trattamento e sulla prognosi, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno cagionato al paziente, ciò anche solo per ristorare lo stato d’ansia derivato al paziente dall’incertezza diagnostica e ciò va quantificato con criteri equitativi.
4. Vi è responsabilità solidale di due medici per un errore diagnostico intra-operatorio, con obbligo di diligenza gravante su ciascun componente di un’equipe medica che non è limitato alle sole mansioni che sono affidate ma si estende anche al controllo dell’operato e degli errori altrui che siano evidenti e non settoriali (Tribunale di Roma: sentenza 17586 del 19 settembre 2018).
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